L’assegno mensile di invalidità è stato istituito dall’articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118.
Per ottenere l’assegno è opportuno avere determinati requisiti:
313,91 Euro al mese (era di 292,55 Euro nel 2022), con limite di reddito di 17.920 Euro. Per gli invalidi totali invece l’importo spettante 2023 è di 651,51 euro.
L’assegno è incompatibile con l’erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.: INPS, INPDAP ecc.). E’ inoltre incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio.
E’ opportuno ricordare che al compimento del sessantasettesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.
Entro il 31 marzo di ogni anno tutti coloro che sono percettori di assegno mensile di invalidità, devono inviare all’ INPS una dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.
La normativa vigente prevede che gli invalidi civili che siano titolari di assegni erogati dall’INPS in loro favore (assegni, pensioni, indennità) erogati come risarcimento della propri invalidità, debbano annualmente presentare alcune dichiarazioni relative alla permanenza di alcune condizioni.
Il termine per la presentazione di di queste dichiarazioni è di norma fissato al 31 marzo di ciascun anno.
Questo documento prende il nome di “dichiarazioni di responsabilità” proprio perchè ciascun invalido si dovrà attribuire la responsabilità di eventuali dichiarazioni mendaci e di eventuali conseguenze qualora il modulo non venga inviato.
Le dichiarazioni sono diverse a seconda del tipo di sussidio di cui si è titolari, come sono diversi fra loro i modelli che è necessario compilare. Prima di entrare nel merito dei singoli modelli vediamo sinteticamente quali sono gli obblighi a seconda delle diverse posizioni.
Minori titolari di indennità di frequenza | Modello RED Modello ICRIC FREQUENZA |
Titolari di sola indennità di accompagnamento | Modello ICRIC |
Titolari di sola pensione (invalidi 100%) | Modello RED
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Titolari di pensione e indennità di accompagnamento | Modello RED Modello ICRIC |
Titolari assegno mensile di assistenza (invalidi parziali) | Modello RED Modello ICLAV |
Over65 titolari di pensione sociale | Modello RED Modello ACC.AS/PS |
Ciechi civili | |
Titolari di sola indennità di accompagnamento (parziali o assoluti) | Nessuna dichiarazione |
Titolari di pensione e indennità di accompagnamento (parziali o assoluti) | Modello RED |
Sordi | |
Titolari di sola indennità di comunicazione | Nessuna dichiarazione |
Titolari di pensione e di indennità di comunicazione | Modello RED |
È il modello che raccoglie le informazioni reddituali sul titolare della provvidenza economica ed è richiesto quando quest’ultima preveda un limite reddituale massimo che non può essere superato. Sono previsti limiti reddituali per tutte le pensioni di invalidità civile, sordità, cecità oltre che per l’indennità di frequenza. Le indennità di accompagnamento o di comunicazione non prevedono invece limiti reddituali.
Se si superano i limiti reddituali – rivisti ogni anno – le relative provvidenze vengono revocate.
Le provvidenze vengono sospese nel caso in cui non si presenti ogni anno il Modello Red.
Il Modello ICRIC (Invalidità Civile RICoveri) si utilizza per la dichiarazione di un eventuale stato di ricovero in una struttura pubblica, e deve essere presentato dai contribuenticon invalidità parziale e totale, percettori di prestazioni, per la verifica annuale dei requisiti da parte dell’INPS.
Sono tenuti a presentare ogni anno il Modello ICLAV (Invalidità Civile LAVoro) gli invalidi civili titolari di assegno mensile. Nel Modello ICLAV, che va trasmesso telematicamente all’Inps, si dichiara la permanenza o meno del requisito di mancata prestazione di attività lavorativa.
Giova ricordare che al compimento del 65esimo anno di età chi era già precedetemente titolare di pensione per invalidità o cecità o sordità ha diritto alla concessione della pensione sociale e che – diversamente dalla generalità dei casi – si computa solo il reddito personale e non anche quello del coniuge.
Le dichiarazioni vanno presentate esclusivamente per via telematica. Inoltre dal 2015 ad oggi, non si ricevono più comunicazioni e modelli cartacei (il cosiddetto “bustone”). Quindi bisogna ricordare la scadenza: 31 marzo.
L’interessato ha diverse modalità per presentare queste dichiarazioni.
Innanzitutto il Cittadino può trasmettere direttamente via internet le dichiarazioni che lo riguardano utilizzando il codice PIN (Personal Identification Number) in suo possesso oppure richiedendolo nella sezione del sito dedicata ( Home> Servizi on line-Il pin online )
In alternativa ci si può rivolgere