Quando un matrimonio finisce, si va incontro dapprima alla separazione e dopo di essa, si procede al divorzio, che rappresenta, in via definitiva, lo scioglimento di tutti vincoli tra i due soggetti. Molti utenti scrivono alla Redazione chiedendo di approfondire l’argomento ‘Pensioni di Reversibilità’ anche in caso di separazione e divorzio.
Luisa scrive:
“Buongiorno, sono Luisa e sono separata da 8 anni e non ancora divorziata. Il mio ex marito ha avuto un brutto incidente e i medici hanno detto ai miei figli che non ce la farà. Avrò diritto a ricevere la pensione di reversibilità? Io non lavoro e i miei genitori mi aiutano economicamente. Ho 2 figli gemelli di 17 anni. Grazie.”
Rispondiamo alla signora Luisa e facciamo chiarezza su questo argomento: pensione di reversibilità in caso di separazione o divorzio.
La pensione di reversibilità è una prestazione che l’Inps liquida ai familiari dell’assicurato deceduto, già pensionato o ancora lavoratore (in questo caso, però, deve risultare accreditato un minimo di contributi previdenziali per il diritto alla prestazione).
Il trattamento spetta al coniuge, fino a un determinato limite di reddito, ai figli, sino a 26 anni se studenti universitari, a 21 se studenti, o senza limiti se inabili, e in mancanza, ai genitori over 65 senza pensione o ai fratelli ed alle sorelle inabili.
Nel caso in cui i coniugi sono separati o divorziati, è importante valutare varie condizioni affinchè ci sia il diritto di ottenere la pensione di reversibilità.
Possono ottenere la pensione di reversibilità:
–il coniuge separato, purché il dante causa risulti iscritto all’Ente prima della sentenza di separazione. In base a quanto stabilisce l’ordinanza della cassazione n. 9649/2015: il coniuge separato superstite ha diritto alla reversibilità sia che percepisca il mantenimento sia che non ne risulti titolare. Laddove l’ex coniuge risultasse unico beneficiario della reversibilità, questi avrebbe diritto al 60% della quota. Se sono presenti anche dei figli, la percentuale di reversibilità potrebbe raggiungere anche il 100%
–il coniuge divorziato, se è titolare di assegno di divorzio e non ha contratto nuovo matrimonio, purché il dante causa risulti iscritto all’Ente prima della sentenza di divorzio.
Nel caso in cui il coniuge deceduto abbia contratto un nuovo matrimonio, la percentuale di ripartizione dell’ unica quota di reversibilità tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato è stabilita dall’autorità giudiziaria con motivata sentenza su istanza delle parti interessate. In caso di morte di uno dei due coniugi titolari della pensione di reversibilità, al coniuge sopravvissuto viene attribuita la quota intera.
In caso di nuove nozze, il coniuge perde il diritto alla pensione di reversibilità e allo stesso viene liquidata, una tantum, una somma pari a 26 volte l’importo della pensione percepita alla data del nuovo matrimonio.
Qualora nessuno dei coniugi abbia diritto alla pensione di reversibilità, posso richiedere l’assegno i figli:
-minori di 18 anni;
-studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitore deceduto e che non svolgono attività lavorativa;
-studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e, comunque, non oltre i 26 anni, a carico del genitore deceduto e che non svolgono attività lavorativa;
inabili di qualunque età a carico del genitore deceduto.
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