Agenzia delle Entrate: “La spesa per acquistare le mascherine è detraibile al 19% nella dichiarazione dei redditi”
Acquistare le mascherine, da oggi, è molto più conveniente perchè, come per i farmaci, possiamo ottenere una detrazione fiscale del 19%, recuperata sulla dichiarazione dei redditi 2021.
Una circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che le spese effettuate per acquistare le mascherine protettive sono detraibili al 19%, come altri dispositivi medici. Tutto ciò solo ad una condizione, cioè che siano mascherine con marcatura CE.
Sia che siano state acquistate in farmacia, sia che siano state acquistate al supermercato o in altri negozi, oppure on line, non importa: è sufficiente lo scontrino e la fattura per dimostrarlo e ricordare di controllare che le mascherine acquistate siano con marchio CE, altrimenti, in caso contrario, non si otterrà rimborso.
L’Agenzia spiega: “È possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% delle spese sanitarie per la parte che eccede euro 129,11”, ovvero la franchigia per le spese sanitarie. Come si legge ancora nella circolare, sono detraibili le spese effettuate per i dispositivi compresi tra quelli previsti dall’elenco del ministero della Salute.
Detrazione valida solo per le mascherine con marchio CE
L’unico problema sussiste nel fatto che molti, fin ora, hanno acquistato mascherine senza marchio CE pertanto, per quei dispositivi medici non predisposti dal ministero, non vi è rimborso. Nella circolare si spiega ancora: “Per fruire della detrazione è necessario che, dalla certificazione fiscale (scontrino o fattura), risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa, non potendo essere considerati validi i documenti fiscali che riportino semplicemente l’indicazione dispositivo medico”.
Per dimostrare la natura del prodotto come dispositivo medico è necessario che siano riportate anche le codifiche per la trasmissione al sistema tessera sanitaria, come il codice AD, che identifica proprio le spese per l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici con marcatura CE. Se viene riportato il codice AD, quindi, non serve anche il marchio CE. Se, invece, il codice AD non è riportato espressamente sulla fattura, è necessario conservare la documentazione da cui risulta la marcatura CE. Se, inoltre, questi dispositivi non sono compresi nell’elenco del ministero, si deve conservare anche l’attestato di conformità alla normativa europea.
Chi vende la mascherina, da oggi in poi, dovrà avvisare il cliente se i dispositivi acquistati sono o non sono “prodotti con marcatura CE” sullo scontrino o sulla fattura. Per i dispositivi medici per un paziente che ha avuto la necessità di farseli realizzare su misura – dopo prescrizione medica – non serve la marcatura CE ma un’attestazione di conformità al decreto legislativo 24 febbraio 1997 n. 46. Le spese, ricorda infine la circolare dell’Agenzia, sono detraibili anche se non sono state effettuate in farmacia.