Sono circa il 90% gli italiani che sono stati vaccinati contro il Covid e ora viene fatta giustizia anche a chi, con questo vaccino, ha subito effetti collaterali gravi e invalidanti.
Il governo ha finanziato un fondo da 150 milioni di euro per risarcire chi subisce danni permanenti dalla vaccinazione contro il Covid.
I risarcimenti da parte dello Stato sono già previsti per i vaccini obbligatori, ma recentemente la Corte Costituzionale ha esteso l’indennizzo anche a chi si è sottoposto a vaccini raccomandati contro il Covid. Come, ad esempio, quello contro il Covid.
Nell’ultima bozza circolata del decreto Sostegni si legge:
“All’articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. L’indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana.” All’onere, valutato in 50 milioni di euro per l’anno 2022 e in 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede XXX. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti.
Innanzitutto bisogna chiarire subito che l’indennizzo non riguarda chi ha un po’ di febbre dopo la somministrazione, si tratta di chi riporta “lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica”.
Parliamo di danni permanenti e non di sintomi passeggeri. La procedura, spiegata da Diritto.it, è la seguente: la persona danneggiata (o gli eredi, in caso di decesso) deve presentare la domanda alla Azienda sanitaria di residenza, allegando i documenti che attestano prima la vaccinazione e poi l’insorgere della patologia collegata; poi bisogna sottoporsi a una visita effettuata da parte della Commissione medica ospedaliera del territorio, che deve esprimere un giudizio positivo o negativo su patologia e correlazione; se è positivo si ottiene l’indennizzo, se è negativo si può presentare ricorso entro 30 giorni. In ogni caso la domanda va presentata entro tre anni dall’insorgere della patologia, non dalla somministrazione.