Diritti e doveri

Assegno invalidità 2022: sarà riconosciuto solo con minimi redditi da lavoro


Lunga e tortuosa la battaglia delle pensioni di invalidità che per il 2022 sono state riconfermate, ma concesse solo con minimi redditi da lavoro.

La novità è contenuta nell’emendamento al decreto Fisco e Lavoro n. 146, voluto direttamente dal ministro Orlando, è entrata in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione lo scorso 20 dicembre. Quale novità aspettarsi?

Assegno invalidità 2022

Il 20 Ottobre, l’INPS comunicava che l’assegno di invalidità sarebbe stato erogato solo nel caso il soggetto non avesse alcuna occupazione. Dopo una lunga battaglia, il Governo è riuscito a ripristinare l’assegno ma con dei limiti.

L’assegno di invalidità continuerà ad essere pagato ma solo in presenza di minimi redditi da lavoro: è questa la grande novità contenuta nell’emendamento al decreto Fisco e Lavoro n. 146, in corso di conversione in legge, che annulla di fatto la disposizione dell’INPS del 14 ottobre 2021.

Di seguito il testo dell’emendamento:

Il requisito dell’inattività lavorativa previsto dall’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi soddisfatto qualora l’invalido parziale svolga un’attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall’articolo 14- septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il riconoscimento dell’assegno mensile di cui al predetto articolo 13”.

Assegno di invalidità: come funziona e quando spetta

L’assegno di invalidità viene erogato dall’INPS per tredici mensilità:

-a menomati o invalidi civili con disabilità minima pari al 74% e fino al 99%
-con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di inabilità;
-dai 18 ai 67 anni (al compimento dei 67 anni si trasforma automaticamente in assegno sociale sostitutivo dell’invalidità civile).

L’importo dell’assegno, per l’anno 2022, è pari a 287,09 euro e non è soggetto al prelievo IRPEF.

Nei mesi successivi tornerà ad essere riconosciuto anche in presenza di redditi minimi da lavoro,  il cui valore non deve superare 4.931,29 euro.

L’assegno di invalidità non è cumulabile con altre prestazioni assistenziali a carattere diretto concesse a seguito di invalidità per cause di guerra, di lavoro o di servizio.


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