L’assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Dal 1° gennaio 1996, l’assegno sociale ha sostituito la pensione sociale. La prestazione ha natura assistenziale ed è inesportabile; pertanto, non può essere riconosciuta se il titolare della prestazione risiede all’estero. Il beneficio economico non è reversibile ai familiari superstiti.
L’importo dell’assegno per il 2021 è pari a 460,28 euro per 13 mensilità. Il limite di reddito da non superare per ottenere il sussidio è pari a 5.983,64 euro annui e 11.967,28 euro, se il soggetto è coniugato. I soggetti devono aver compiuto 65 anni di età.
Hanno diritto all’assegno in misura intera i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell’assegno.
Per ottenere il sussidio basta presentare domanda all’Inps.
L’assegno sociale rappresenta l’unico sussidio che permette a coloro che non hanno versato contributi sufficienti per la pensione, di ottenere una sussistenza economica.
La vera novità che pochi conoscono è che l’assegno sociale può variare il suo importo con l’aumentare dell’età. Tale aumento prende il nome di “incremento al milione”.
L’assegno può essere maggiorato, sino ad arrivare a un massimo di 651,51 euro mensili: ma la maggiorazione assegno sociale da quando spetta?
La seconda maggiorazione di 191,74 euro mensili spetta ai pensionati con almeno 70 di età, con reddito sino a 8.476,26 euro, se non sposati, o sino a 14.459,80 euro, se coniugati (valori 2021).
Questa maggiorazione può spettare anche ai minori di 70 anni che hanno alle spalle un determinato ammontare di contributi: in particolare, la riduzione di età è pari a 1 anno ogni 5 anni di contribuzione accreditata (ad esempio, se il signor Luigi ha ha maturato nel corso della vita 10 anni di contributi, può ottenere la maggiorazione dell’importo a 68 anni di età). L’età minima per il riconoscimento dell’incremento al milione è di 65 anni.
Bisogna poi considerare che, qualora l’assegno sociale spetti in sostituzione della pensione d’invalidità o inabilità civile, può spettare una differente maggiorazione, che eleva l’assegno sociale sostitutivo sino all’importo dell’assegno sociale ordinario.
L’assegno sociale può spettare in misura intera o ridotta, a seconda del reddito posseduto; in particolare:
-ai beneficiari non coniugati privi di reddito, spetta per intero;
-ai beneficiari coniugati privi di reddito, spetta per intero;
-ai non coniugati con reddito sino a 5.983,64 euro annui, spetta in misura ridotta;
-ai coniugati con reddito della coppia sino a 5.983,64 euro annui, spetta in misura intera [5];
-ai coniugati con reddito della coppia da 5.983,64 euro annui sino a 11.967,28 euro annui, spetta in misura ridotta.
Non sono comunque considerate, ai fini del superamento delle soglie di reddito, le seguenti voci:
-il Tfr (il trattamento di fine rapporto, in parole semplici la liquidazione), le relative anticipazioni, le altre indennità di fine rapporto;
-la rendita dell’abitazione principale;
-gli arretrati da lavoro dipendente soggetti a tassazione separata, compresi gli arretrati per attività lavorativa svolta all’estero;
-le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili (in generale, sono escluse le indennità di accompagnamento di ogni tipo), le indennità di comunicazione per i sordi, gli assegni per l’assistenza personale e continuativa erogati dall’Inps ai pensionati per inabilità;
gli assegni riconosciuti dall’Inail per l’assistenza personale continuativa, nelle ipotesi di invalidità permanente assoluta;
-alcuni vitalizi per gli ex combattenti.