La pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o dell’assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti.
La pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione del dante causa.
La pensione indiretta è riconosciuta nel caso in cui l’assicurato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva o 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.
Analizziamo come ottenere l’aumento della pensione di reversibilità, perchè non tutti lo sanno.
Se ti piacerebbe aumentare la tua pensione di reversibilità di 676 euro all’anno, ecco cosa devi fare:
-inviare in modalità telematica all’inps la richiesta per il beneficio
-contattare il patronato che può offrire una consulenza più ampia del calcolo della pensione.
I beneficiari sono i vedovi e vedove. Spetta a coloro che hanno perso il coniuge e sono inabili allo svolgimento di attività lavorativa.
Si tratta di una maggiorazione di 52,91 euro mensile che viene aggiunta sull’assegno della pensione di reversibilità, per un aumento totale annuo di 676 euro.
Sono riconosciuti inabili al proficuo lavoro solo se sono in possesso dei requisiti di invalidità al 100% o sono titolari di indennità di accompagnamento.
Se non si posseggono uno di questi requisiti, l’inabilità la può certificare anche il medico di famiglia con un certificato specifico: il modello SS3.
L’INPS dopo aver effettuato le verifiche, contatterà il medico di famiglia che ha redatto il certificato, chiedendo spiegazioni riguarda l’accertamento. Di solito questo non succede e l’INPS accoglie e conferma la certificazione medica.
Un altro requisito richiesto è legato al reddito familiare. Ecco i limiti previsti dalla normativa per come ottenere l’aumento della pensione di reversibilità, non tutti lo sanno. In effetti si tratta di un assegno familiare, riconosciuto per i seguenti redditi:
a) redditi del nucleo familiare fino a 28.659,42, assegno totale di 52,91 euro;
b) per redditi da 28.659,42 fino a 32.148,87 l’assegno si riduce in 19.59 euro;
c) l’assegno non spetta se il reddito supera 32.148,88 euro.
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