Come ogni anno, l’importo della pensione viene rimodulato in base al costo della vita: si tratta della cosi detta rivalutazione delle pensioni.
Ciò accade di solito ogni triennio ma, quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, vi è stato un leggero incremento dell’assegno pensionistico, compreso quello della pensione sociale.
Quali sono i possibili beneficiari della pensione sociale che rilascia l’INPS? Qual è l’importo mensile di tale sussidio e quali requisiti si devono avere per l’assegno? Di seguito faremo un’analisi dettagliata dell’argomento.
La pensione sociale o assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Dal 1° gennaio 1996, l’assegno sociale ha sostituito la pensione sociale, anche se in realtà si tratta dello stesso sussidio. La prestazione ha natura assistenziale ed è inesportabile; pertanto, non può essere riconosciuta se il titolare della prestazione risiede all’estero. Il beneficio economico non è reversibile ai familiari superstiti.
L’assegno sociale è rivolto ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari iscritti all’anagrafe del comune di residenza, ai cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e ai cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria. I beneficiari devono percepire un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge.
Il pagamento dell’assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Inoltre, il beneficio ha carattere provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti socioeconomici e della effettiva residenza avviene annualmente.
L’importo dell’assegno per il 2022 è pari a 468,28 euro per 13 mensilità. Il limite di reddito è pari a 5.983,64 euro annui e 11.967,28 euro, se il soggetto è coniugato.
Hanno diritto all’assegno in misura ridotta i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l’ammontare annuo dell’assegno e il doppio dell’importo annuo dell’assegno.
L’assegno non è soggetto alle trattenute IRPEF.
L’assegno viene sospeso se il titolare soggiorna all’estero per più di 29 giorni. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata
Essendo la pensione sociale un trattamento assistenziale, esso viene erogato in ogni caso in cui vi sia una situazione di disagio economico del titolare della pensione e della sua famiglia.
Tale tipo di sostegno interessa in particolare quelle situazioni in cui si registri un reddito molto basso o sotto la soglia di povertà. Per quanto riguarda il limite di età, il richiedente deve aver compiuto almeno 67 anni al momento della richiesta, come per la pensione di vecchiaia.
Per quanto concerne i requisiti di reddito si pone una distinzione in base alla presenta di eventuale matrimonio. Nel caso in cui il richiedente risulti celibe/nubile, allora il limite di reddito, per poter richiedere il sussidio corrisponde a 5.983,64 euro. Laddove sia presente anche il coniuge, allora il limite di reddito complessivo non deve superare gli 11.967,28 euro per il 2022. Un aspetto importante da mettere in evidenza è che non tutti i redditi concorrono alla formazione di quello complessivo.
Per l’ottenimento del beneficio, esistono dei redditi che sono rilevabili e che riguardano principalmente quelli assoggettabili ai fini IRPEF. Questo vale tanto per i redditi personali che per quelli del coniuge. A tale computo si aggiungono anche i redditi esenti da imposta o le rendite INAIL e l’assegno sociale di cui è eventuale titolare il coniuge.
I redditi che invece non si considerano per il diritto all’agevolazione sono i seguenti: il proprio assegno sociale; la casa di proprietà in cui si vive; le competenze arretrate e soggette a tassazione separata; il TFR, TFS o altri anticipi; l’indennità di accompagnamento istituita dalla Legge n. 18/1980 o quella per assistenza continuativa INAIL agli invalidi assoluti; le indennità di comunicazione ed alcuni assegni agli ex combattenti. Tutte le altre forme di reddito, invece, rientrano nel computo.