Il ticket sanitario rappresenta un contributo che il cittadino versa a sostegno della spesa sanitaria pubblica. Esso ha visto la sua introduzione grazie al D.L. n. 382/1989 e relativa Legge di conversione n. 8/1990. Successivamente, la Legge n. 537/1993 ha introdotto in maniera organica il regime delle esenzioni dal pagamento del ticket. Tale pagamento subentra nella misura in cui l’interessato fruisca di prestazioni presso strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate oppure per l’acquisto di farmaci.
Attualmente, il pagamento del ticket si estende ai seguenti servizi: prestazioni di tipo specialistico come visite mediche o esami di laboratorio ospedalieri; alcune prestazioni di pronto soccorso; acquisto di farmaci e cure di tipo termale. Per quanto concerne le tariffe del ticket sanitario, queste seguono nella generalità dei casi un tariffario nazionale.
Dal 30 settembre 2021, scadranno tutte le autocertificazioni relative al diritto all’esenzione per reddito dal ticket sanitario, che sono state prorogate prima della scadenza originaria del 30 giugno, fermo restando la sussistenza del diritto all’esenzione.
I cittadini possono rinnovare l’autocertificazione delle condizioni che comportano il diritto ad un’esenzione per reddito presso:
-Gli sportelli di Scelta/Revoca della ASST di competenza;
-Tramite il sito FSE e dei sevizi sanitari on line nella sezione specifica delle Esenzioni;
-In qualunque farmacia (solo per E30, E40, E02, E12, E13).
Rimane comunque onere e responsabilità del cittadino comunicare tempestivamente all’ASST di competenza territoriale l’eventuale perdita dei requisiti del diritto di esenzione autocertificato.
Al 30 Settembre scadranno anche le esenzioni per patologia in scadenza nel periodo compreso tra 30.06.2021 al 29.09.2021, fermo restando la sussistenza del diritto all’esenzione. Al termine del periodo di proroga, in assenza di nuove comunicazioni, il rinnovo delle esenzioni per patologia avverrà secondo le consuete modalità.