I 6 casi in cui spetta l’esenzione ticket sanitario
Il Servizio Sanitario Nazionale prevede che i cittadini partecipino alla spesa sanitaria attraverso il ticket, ovvero quella cifra che paghiamo all’accettazione, prima di un esame o una visita, o in farmacia, quando ritiriamo un farmaco con ricetta del Servizio Sanitario Regionale. Il pagamento del ticket consente a tutti i cittadini di ricevere le cure previste dai Livelli Essenziali di Assistenza e, allo stesso tempo, evita l’erogazione di prestazioni sanitarie non necessarie da parte del SSN.
I cittadini possono non pagare il ticket in alcune situazioni particolari e in questo articolo analizzeremo i 6 casi in cui è vostro diritto avere prestazione gratuita.
I 6 casi in cui si ha il diritto a esenzione ticket
-esenzione per reddito
-esenzione per disoccupazione
-esenzione per invalidità
-esenzione per gravidanza
-esenzione per diagnosi precoce tumori
-esenzione per malattie rare
Esenzione per reddito
Il diritto all’esenzione per reddito è previsto per alcune condizioni personali e sociali associate a determinate situazioni reddituali.
L’assistito esente per reddito può effettuare, senza alcuna partecipazione al costo (ticket), tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche ambulatoriali garantite dal Servizio sanitario nazionale, necessarie ed appropriate alla propria condizione di salute.
L’esenzione per reddito non riguarda l’assistenza farmaceutica. Per ulteriori informazioni in materia di partecipazione al costo dei farmaci di fascia A, è necessario rivolgersi alla propria Azienda sanitaria locale (ASL) di residenza.
Hanno diritto all’esenzione per reddito, i cittadini che appartengono alle categorie che seguono (Legge 537/1993 e successive modificazioni – art. 8, comma 16).
Categorie di esenti
(CODICE E01):
Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro.
(CODICE E02):
Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
(CODICE E03):
Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico.
(CODICE E04):
Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
Esenzione per disoccupazione
L’esenzione relativa allo stato di disoccupazione (codice E02), deve essere autocertificata annualmente dall’assistito presso la Azienda sanitaria territoriale di appartenenza. È considerato disoccupato il cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un’attività di lavoro dipendente e sia iscritto all’Ufficio del lavoro in attesa di nuova occupazione. La soglia di reddito familiare che si deve rispettare per rientrare nella casistica, corrisponde a € 8.263,21. Nel caso in cui il coniuge risulti a carico, la soglia si alza a € 11.362,05 e per ogni figlio che risulti a carico, si aggiunge una quota al reddito complessivo di € 516,46 per ogni figlio.
Esenzione per patologia o per invalidità
Il riconoscimento di una invalidità garantisce il diritto all’esenzione per alcune o per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale garantite dal servizio sanitario nazionale.
L’esenzione per invalidità è riconosciuta dalla Azienda Sanitaria Locale di residenza, sulla base della certificazione che documenta lo stato di invalidità.
Lo stato e il grado di invalidità devono essere accertate dalla competente Commissione medica della Azienda sanitaria locale di residenza dell’assistito.
L’esenzione per invalidità non include le prestazioni farmaceutiche (per informazioni in materia di compartecipazione al costo sui farmaci di fascia A, introdotta da norme regionali, è necessario rivolgersi alla propria Asl).
Categorie di invalidi esenti per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche incluse nei Lea
Invalidi di guerra
- G01 Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campi di sterminio (ex art.6 DM 1.2.1991)
Invalidi per lavoro
- L01 Grandi invalidi del lavoro dall’80% al 100% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
- L02 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 dal 67% al 79% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
Invalidi per servizio
- S01 Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1° categoria, titolati di specifica pensione (ex art.6 DM 1.2.1991)
- S02 Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2° alla 5° (ex art.6 DM 1.2.1991)
Invalidi civili
- C01 Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art.6 DM 1.2.1991)
- C02 Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art.6 DM 1.2.1991)
- C03 Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 99% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
- C04 Invalidi < di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/90 (ex art.5 D.lgs. 124/98)
- C05 Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi riconosciuti dalla Commissione Invalidi Ciechi Civili (art.6 DM 1.2.1991)
- C06 Sordomuti (chi è colpito da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata – art.6 DM 1.2.1991, ex art.7 L.482/68 come modificato dalla L.68/99)
Invalidi – Vittime atti terrorismo – Vittime del dovere
- V01 Vittime atti di terrorismo e stragi e familiari (L. 206/04) /vittime dovere e familiari superstiti (D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243)
Categorie di invalidi esenti solo per le prestazioni correlate alla patologia che ha causato lo stato di invalidità
Invalidi di guerra
- G02 Invalidi di guerra militari appartenenti alle categorie dalla 6° alla 8° (ex art.6 DM 1.2.1991)
Invalidi per lavoro
- L03 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa fino a 2/3 dall’1% a 66% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
- L04 Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art.6 DM 1.2.1991)
Invalidi per servizio
- S03 Invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 6° all’8° (ex art.6 DM 1.2.1991)
Esenzione gravidanza
Le coppie che desiderano avere un bambino e le donne in stato di gravidanza hanno diritto a eseguire gratuitamente, senza partecipazione al costo (ticket), alcune prestazioni specialistiche e diagnostiche utili per tutelare la loro salute e quella del nascituro, erogate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, tra cui i consultori familiari.
In particolare, potranno essere erogate gratuitamente:
-le visite periodiche ostetrico-ginecologiche;
-i corsi di accompagnamento alla nascita (training prenatale)
-l’assistenza al puerperio.
Esenzione per malattie rare
Le malattie rare (MR) sono patologie gravi, invalidanti, che colpiscono un numero ridotto di persone, con una prevalenza inferiore al limite stabilito a livello europeo di 5 casi su 10.000 abitanti. A causa della rarità, sono spesso difficili da diagnosticare e prive di terapie specifiche.
L’esenzione dal ticket è garantita su:
- tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento e il monitoraggio della malattia rara accertata e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti;
Inoltre, in considerazione dell’onerosità e della complessità dell’iter diagnostico per le malattie rare risulteranno gratuite:
- le prestazioni finalizzate alla diagnosi, eseguite presso i Presidi della Rete nazionale sulla base di un sospetto diagnostico formulato da uno specialista del SSN;
- le indagini genetiche sui familiari dell’assistito eventualmente necessarie per diagnosticare, all’assistito, una malattia rara di origine genetica. Infatti, la maggior parte delle malattie rare è di origine genetica e il relativo accertamento richiede indagini, a volte sofisticate e ad elevato costo, da estendere anche ai familiari della persona affetta.
Esenzione per diagnosi precoce tumori
In particolare, possono essere eseguiti in esenzione dal ticket:
- la mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra 45 e 69 anni; qualora l’esame mammografico lo richieda, sono eseguite gratuitamente anche le prestazioni di secondo livello;
- l’esame citologico cervico-vaginale (PAP Test), ogni tre anni, a favore delle donne in età compresa tra 25 e 65 anni;
- la colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di età superiore a 45 anni.
La prescrizione è effettuata sul ricettario del Ssn e deve riportare il relativo codice di esenzione.
In particolare:
codice D01: prestazioni diagnostiche nell’ambito di campagne di screening autorizzate dalla Regione
codice D02: esame citologico cervico-vaginale (PAP Test)
codice D03: esame mammografico
codice D04: colonscopia
codice D05: prestazioni di approfondimento diagnostico correlate alla diagnosi precoce del tumore della mammella
L’intervallo di tempo indicato per ciascuna prestazione deve essere rispettato, anche se il primo accertamento è stato eseguito privatamente.
L’esenzione per diagnosi precoce di alcuni tumori è del tutto indipendente dal reddito dell’assistito e/o dal suo stato di occupazione/disoccupazione.
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