Il Servizio Sanitario Nazionale prevede che i cittadini partecipino alla spesa sanitaria attraverso il ticket, ovvero quella cifra che paghiamo all’accettazione, prima di un esame o una visita, o in farmacia, quando ritiriamo un farmaco con ricetta del Servizio Sanitario Regionale. Il pagamento del ticket consente a tutti i cittadini di ricevere le cure previste dai Livelli Essenziali di Assistenza e, allo stesso tempo, evita l’erogazione di prestazioni sanitarie non necessarie da parte del SSN.
I cittadini possono non pagare il ticket in alcune situazioni particolari e in questo articolo analizzeremo i 6 casi in cui è vostro diritto avere prestazione gratuita.
-esenzione per reddito
-esenzione per disoccupazione
-esenzione per invalidità
-esenzione per gravidanza
-esenzione per diagnosi precoce tumori
-esenzione per malattie rare
Il diritto all’esenzione per reddito è previsto per alcune condizioni personali e sociali associate a determinate situazioni reddituali.
L’assistito esente per reddito può effettuare, senza alcuna partecipazione al costo (ticket), tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche ambulatoriali garantite dal Servizio sanitario nazionale, necessarie ed appropriate alla propria condizione di salute.
L’esenzione per reddito non riguarda l’assistenza farmaceutica. Per ulteriori informazioni in materia di partecipazione al costo dei farmaci di fascia A, è necessario rivolgersi alla propria Azienda sanitaria locale (ASL) di residenza.
Hanno diritto all’esenzione per reddito, i cittadini che appartengono alle categorie che seguono (Legge 537/1993 e successive modificazioni – art. 8, comma 16).
(CODICE E01):
Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro.
(CODICE E02):
Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
(CODICE E03):
Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico.
(CODICE E04):
Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
L’esenzione relativa allo stato di disoccupazione (codice E02), deve essere autocertificata annualmente dall’assistito presso la Azienda sanitaria territoriale di appartenenza. È considerato disoccupato il cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un’attività di lavoro dipendente e sia iscritto all’Ufficio del lavoro in attesa di nuova occupazione. La soglia di reddito familiare che si deve rispettare per rientrare nella casistica, corrisponde a € 8.263,21. Nel caso in cui il coniuge risulti a carico, la soglia si alza a € 11.362,05 e per ogni figlio che risulti a carico, si aggiunge una quota al reddito complessivo di € 516,46 per ogni figlio.
Il riconoscimento di una invalidità garantisce il diritto all’esenzione per alcune o per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale garantite dal servizio sanitario nazionale.
L’esenzione per invalidità è riconosciuta dalla Azienda Sanitaria Locale di residenza, sulla base della certificazione che documenta lo stato di invalidità.
Lo stato e il grado di invalidità devono essere accertate dalla competente Commissione medica della Azienda sanitaria locale di residenza dell’assistito.
L’esenzione per invalidità non include le prestazioni farmaceutiche (per informazioni in materia di compartecipazione al costo sui farmaci di fascia A, introdotta da norme regionali, è necessario rivolgersi alla propria Asl).
Invalidi di guerra
Invalidi per lavoro
Invalidi per servizio
Invalidi civili
Invalidi – Vittime atti terrorismo – Vittime del dovere
Invalidi di guerra
Invalidi per lavoro
Invalidi per servizio
Le coppie che desiderano avere un bambino e le donne in stato di gravidanza hanno diritto a eseguire gratuitamente, senza partecipazione al costo (ticket), alcune prestazioni specialistiche e diagnostiche utili per tutelare la loro salute e quella del nascituro, erogate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, tra cui i consultori familiari.
In particolare, potranno essere erogate gratuitamente:
-le visite periodiche ostetrico-ginecologiche;
-i corsi di accompagnamento alla nascita (training prenatale)
-l’assistenza al puerperio.
Le malattie rare (MR) sono patologie gravi, invalidanti, che colpiscono un numero ridotto di persone, con una prevalenza inferiore al limite stabilito a livello europeo di 5 casi su 10.000 abitanti. A causa della rarità, sono spesso difficili da diagnosticare e prive di terapie specifiche.
L’esenzione dal ticket è garantita su:
Inoltre, in considerazione dell’onerosità e della complessità dell’iter diagnostico per le malattie rare risulteranno gratuite:
In particolare, possono essere eseguiti in esenzione dal ticket:
La prescrizione è effettuata sul ricettario del Ssn e deve riportare il relativo codice di esenzione.
In particolare:
codice D01: prestazioni diagnostiche nell’ambito di campagne di screening autorizzate dalla Regione
codice D02: esame citologico cervico-vaginale (PAP Test)
codice D03: esame mammografico
codice D04: colonscopia
codice D05: prestazioni di approfondimento diagnostico correlate alla diagnosi precoce del tumore della mammella
L’intervallo di tempo indicato per ciascuna prestazione deve essere rispettato, anche se il primo accertamento è stato eseguito privatamente.
L’esenzione per diagnosi precoce di alcuni tumori è del tutto indipendente dal reddito dell’assistito e/o dal suo stato di occupazione/disoccupazione.
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