INPS conferma aumento delle pensioni ad ottobre. Verifica subito se ne hai diritto
Anche le pensioni del mese di Ottobre, come i mesi precedenti saranno pagati in anticipo ma con una piacevole sorpresa: l’aumento dell’importo, così come confermato dall’INPS.
L’anticipo, come sempre, riguarderà coloro che ritirano la propria pensione allo sportello di Poste Italiane in contanti mentre, per coloro che hanno l’accredito diretto sul conto corrente BancoPosta, su libretto di risparmio postale o su carta PostePay Evolution le somme saranno accreditate il 1° Ottobre.
Per chi ha accredito presso banca, invece, le somme saranno disponibili a partire dal 4 Ottobre.
Per quanto riguarda il calendario per cognome per i pensionati che ritirano la pensione presso l’ufficio postale, lo scaglionamento sarà così organizzato:
1) lunedì 27 settembre, saranno pagate le pensioni con il cognome che inizia dalla lettera A alla lettera C
2) martedì 28 settembre, saranno pagate le pensioni con il cognome che inizia dalla lettera D alla lettera G
3) mercoledì 29 settembre, saranno pagate le pensioni con il cognome che inizia dalla lettera H alla lettera M
4) giovedì 30 settembre, saranno pagate le pensioni con il cognome che inizia dalla lettera N alla lettera R
5) venerdì 1 ottobre, saranno pagate le pensioni con il cognome che inizia dalla lettera S alla lettera Z
Aumento della pensione di Ottobre
A chi spetterà l’aumento della pensione di ottobre?
L’ aumento dell’assegno pensionistico potrà essere percepito da parte di quei cittadini che risultano essere titolari del cedolino della pensione che risultano essere percettori degli ANF, ovvero dell’assegno per il nucleo familiare.
In questo senso, secondo quanto previsto anche all’interno dell’articolo 5 in riferimento al decreto-legge numero 79 pubblicato in data 8 giugno 2021, ha riconosciuto una maggiorazione direttamente sull’assegno pensionistico, durante il periodo compreso tra il primo luglio dell’anno 2021 fino alla data del 31 dicembre dell’anno 2021.
Chi può ottenere l’aumento della pensione con le maggiorazioni ANF
Questa possibilità può essere indirizzata ed ottenuta nei confronti di tutti quei cittadini che hanno diritto al cosiddetto Assegno per il nucleo familiare, anche noto come ANF, in ottemperanza alle disposizioni legate all’articolo 2 del decreto-legge pubblicato il 13 marzo 1988, numero 69, che è stato convertito con modificazioni, nella legge numero 153 reso noto in data 13 maggio 1988.
Inoltre, la stessa legge ha anche attuato una serie di misure economiche che sono state disposte nei confronti di alcune categorie di pensionati, come nel caso dell’approvazione e dell’entrata in vigore dell’assegno unico temporaneo verso i genitori con i figli con un’età anagrafica inferiore ai diciotto anni.
A questo proposito, infatti, l’assegno unico temporaneo offre la possibilità anche ai pensionati di ricevere un incremento pari alla misura di 37,50 euro per ogni figlio, nel caso di nuclei che hanno fino a due figli, oppure pari a 55 euro per ogni figlio, nei casi in cui si tratti di quei nuclei costituiti da almeno tre figli.
In questo senso, infatti, già con il cedolino relativo al mese scorso, quello di settembre, è stato riconosciuto a tutti gli aventi diritto una maggiorazione dell’Assegno per il nucleo familiare (ANF), mediante l’erogazione anche degli importi arretrati dei mesi di luglio e di agosto.
Gli aumenti pensione per l’assegno di invalidità
Inoltre, all’interno del cedolino della pensione di ottobre di questo anno, saranno riconosciuti altri aumenti nei confronti di alcune categorie specifiche di cittadini e di pensionati.
Si tratta, a questo proposito, dell’erogazione dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare già avvenuta nel precedente cedolino, in quanto tale tipologia di assegno è stata prorogata anche per l’intero anno 2021, fino alla data del 31 dicembre 2021.
In questo senso, l’assegno sostituito dell’accompagnatore offre la possibilità ai cittadini italiani che percepiscono l’assegno pensionistico di godere di un aumento che varia dai 900 ai 450 euro al mese, in base alle categorie a cui appartengono.
Infatti, quei cittadini che rientrano nelle categorie di pensionati che risultano essere affetti da invalidità specificate dal D.P.R. reso noto in data 23 dicembre 1978, numero 915, alla lettera A, numeri 1, 2, 3 e 4.
Invece, per quanto riguarda quei pensionati che risultano essere affetti da un’invalidità espressa nella medesima tabella E, numero 1, in riferimento alla letta B, numero 1, oltre che anche lettere C, D ed E.