L’invalidità civile e l’assegno sociale sono due importanti sostegni economici rivolti a persone che hanno difficoltà economiche o che hanno delle patologie invalidanti.
Dal28 Luglio e fino alla fine di settembre, l’INPS ha inviato le note di preavviso di sospensione per alcuni beneficiari dei due sussidi perchè ritenuti inadempienti. Scopriamo il motivo.
Scatterà tra poche settimane la sospensione per i titolari delle prestazioni assistenziali (assegno sociale e assegno di invalidità) per tutti coloro che non hanno risposto ai precedenti solleciti dell’INPS che fa l’ultima chiamata come annuncia con il messaggio n. 2756 del 28 luglio.
Come si ricorda nel messaggio, infatti, le prestazioni assistenziali di invalidità civile e l’assegno sociale sono collegate al reddito. Tali misure, d’altronde, vengono corrisposte solo nel caso in cui il soggetto interessato dimostri di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge. Da qui la necessità di comunicare la propria situazione all’Inps, pena sospensione e successiva revoca degli assegni in questione.
INPS ha notato inadempienze da parte dei beneficiari delle prestazioni e pertanto ha inviato un primo sollecito al quale molti non hanno risposto.
Per i titolari dell’invalidità civile e assegno sociale che non rimediano entro i termini indicati, secondo le tempistiche che illustreremo di seguito come da messaggio INPS, scatterà la sospensione delle prestazioni. Dopo la sospensione arriva la revoca.
Questo è quanto ha specificato INPS nel messaggio del 28 luglio. Le prestazioni oggetto delle misure di sospensione eventuale e revoca sono le seguenti:
-pensione di inabilità;
-assegno mensile di assistenza;
-pensione ai ciechi civili;
-pensione ai sordi;
-assegno sociale.
Per le prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità per gli anni 2017 e fino al 2022, al fine di acquisire le dichiarazioni reddituali, l’Istituto procederà secondo le seguenti modalità:
-estrazione dei soggetti in età lavorativa attiva (fascia di età da 18 a 65 anni e 7 mesi), beneficiari di assegno mensile di assistenza, di pensione di inabilità per invalidità civile, di pensione per cecità assoluta o parziale, di pensione per sordità;
-invio della nota di preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R, con la quale si ribadirà l’esigenza di un riscontro reddituale;
-entro 60 giorni dall’invio della comunicazione, i cittadini interessati dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica di “Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10 bis D.L. 207/2008” come vedremo di seguito;
-trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione con azzeramento della prima rata utile e invierà ai cittadini interessati una comunicazione di sospensione della prestazione a mezzo raccomandata A/R;
-allo scadere di ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione, senza che vi sia stato riscontro, la prestazione verrà revocata e sarà calcolato il debito relativo agli anni di reddito non dichiarati (dal 2017 al 2022). La comunicazione di revoca della prestazione verrà inviata con raccomanda A/R al cittadino.
Nel caso invece di assegno sociale/pensione sociale e assegno sociale sostitutivo la lavorazione riguarderà i soggetti che non abbiano compiuto 80 anni di età al 31 dicembre 2022. INPS in questo caso provvederà:
-a inviare una nota a mezzo raccomandata A/R con la quale si ribadirà l’esigenza di un riscontro reddituale;
-a invitare i destinatari a presentare la predetta dichiarazione reddituale entro 60 giorni.
Trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione relativamente all’anno di reddito 2017 (non dichiarato), con il successivo recupero delle prestazioni pagate e non dovute.