La pensione di reversibilità, ovvero la prestazione previdenziale erogata in favore delle mogli che perdono il proprio caro marito, è nel mirino della confusione perchè, già da molto tempo, si pensa a tagliare gli importi che, secondo l’Unione Europea, sono troppo alti.
Molte donne, che per l’intera vita si sono dedicate alla famiglia, quando perdono il proprio coniuge, possiedono esclusivamente la pensione di reversibilità come sostegno economico, che equivale al 60% dell’importo della pensione percepita dal de cuius.
In presenza di figli minorenni, la vedova arriva a percepire il 100% della pensione del proprio marito.
Quindi, come si apprende, tale percentuale varia a seconda della composizione del nucleo familiare e il suo ammontare è definito dalla Legge 335/1995.
Vi è un caso specifico però, in cui la vedova purtroppo arriva a perdere il 50% dell’importo.
L’IRPEF ovvero l’imposta sul reddito delle persone fisiche, è aggiornato costantemente dall’INPS non solo per quanto riguarda le attività lavorative ma anche riguardo rendite, indennità e assegni periodici. E’ proprio l’importo IRPEF a far cambiare la pensione di reversibilità ricevuta.
Questo significa che per il 2022, l’importo massimo da non superare per il coniuge superstite, per non subire alcuna riduzione dell’importo è pari a 20.489,82 euro. Se la vedova supererà questo reddito annuo, subirà il taglio dell’importo del 25% e poi del 50%.
Superata la soglia dei 20.489,82 euro, il taglio all’importo della pensione di reversibilità sarà progressivo.
Nel caso in cui il reddito IRPEF del coniuge supera i 34,149.70 euro, allora la pensione di reversibilità subirà un taglio del 50% che si va aggiungere alla riduzione del 60% dell’importo della pensione prevista dal coniuge defunto.
La ragione di questa drastica riduzione risiede nel fatto che a partire da 34,149.70 euro si supera di 5 volte il trattamento minimo INPS annuale che corrisponde, per il 2022, a 6.829,94 euro.
Non rientrano però all’interno dei 34mila euro i contributi previdenziali e assistenziali ricevuti, il reddito della casa di abitazione, la pensione dei superstiti (anche a carico di stati esteri) e nemmeno il TFR, ovvero il trattamento di fine rapporto.
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