L’assegno ordinario di invalidità è reso disponibile ai lavoratori cui è riconosciuta una diminuzione della capacità lavorativa superiore a due terzi. La misura non richiede la cessazione dell’attività lavorativa ed è pienamente cumulabile dallo stipendio. Attenzione però, se si vuole percepire l’assegno di invalidità nell’intera somma assegnata, bisognerà rispettare requisiti reddituali.
Il titolare dell’assegno ordinario di invalidità che continua a lavorare non ha nessuna perdita sullo stipendio. Come abbiamo accennato, infatti, l’assegno è cumulabile con i redditi da lavoro ma solo limitatamente. La normativa, infatti, prevede un taglio sull’importo dell’assegno nel caso il reddito del titolare superi determinati limiti e nello specifico per il 2021/2022:
-se il reddito del titolare supera i 26.810,16 euro l’assegno ordinario di invalidità si riduce del 25%
-se il reddito del titolare supera i 33.512 euro l’assegno ordinario di invalidità si riduce del 50%
Ma se una volta ridotto in questo modo l’assegno ha un importo che supera ancora i 515,58 euro mensili (sempre nel caso del superamento dei redditi sopra menzionati) scatta una seconda decurtazione, che si applica direttamente sulla busta paga del lavoratore.
Di fatto, però, non si tratta di una riduzione dello stipendio ma di una riduzione dell’assegno ordinario che viene, però, operata sullo stipendio lasciando l’importo dell’assegno inalterato.
La trattenuta in questione scatta solo se l’interessato ha meno di 40 anni di contributi versati ed è pari al 50% della quota di assegno ordinario che eccede i 515 euro per i lavoratori dipendenti (per gli autonomi la trattenuta è del 30% ma non può superare il 30% del reddito prodotto).