Molte persone si chiedono se i loro risparmi depositati in banca siano sicuri in caso di fallimento dell’istituto bancario, visto l’allarme lanciato dalle banche italiane, alcune di esse a rischio fallimento.
Nessuno vuole perdere i propri soldi in un attimo. Tuttavia, le normative europee e i Decreti 180 e 181 del 2015 stabiliscono che le crisi bancarie devono essere gestite in modo chiaro ed efficace da Autorità indipendenti o di Risoluzione.
Queste Autorità hanno il compito di pianificare la gestione della crisi, intervenire tempestivamente e risolvere la situazione in modo efficiente. L’obiettivo principale è di ridurre al minimo gli effetti negativi e salvare i soldi dei contribuenti, al tempo stesso, ristrutturando la banca per ripristinare la funzionalità economica.
In caso di fallimento, la banca deve avviare una procedura di risoluzione, ma se non vi sono prospettive idonee, si attiva la procedura di liquidazione coatta amministrativa. In ogni caso, i depositi fino a 100.000 euro sono garantiti dal Fondo di Garanzia dei Depositi, quindi i correntisti non perderanno soldi.
Anche le polizze assicurative non saranno coinvolte nella procedura di salvataggio dell’istituto di credito. I depositi superiori a 100.000 euro potrebbero essere soggetti a bail-in, il quale prevede l’intervento di azionisti, obbligazionisti e correntisti per salvare la banca. In questa operazione, i depositi fino a 100.000 euro, i conti deposito, le passività garantite e le passività relative alla detenzione di beni della clientela come le cassette di sicurezza sono al sicuro. Invece, i titoli azionari della banca sottoposta a bail-in, le obbligazioni emesse dalla banca (sia subordinate che senior) e i depositi superiori a 100.000 euro potrebbero essere “aggrediti”.
Il bail-in è il salvataggio interno che prevede l’intervento di azionisti, obbligazionisti e correntisti per salvare la banca in caso di fallimento. L’istituto può attingere a risorse interne per fermare le perdite svalutando azioni e crediti e convertendoli in azioni per ricapitalizzare la banca in crisi o sostenere un nuovo soggetto economico.
Nell’operazione di bail-in non possono essere toccati – ribadiamo –
-i depositi fino a 100 mila euro,
-i conti deposito,
-le passività garantite,
-le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela come le cassette di sicurezza.
mentre possono essere “aggrediti”
-i titoli azionari della banca sottoposta a ball-in.
-le obbligazioni emesse dalla banca (sia subordinate che senior),
-i depositi nella parte eccedente i 100 mila euro.