Novità INPS: Addio all’invalidità civile se non hai questi nuovi requisiti!
Aria di grossi cambiamenti INPS, a fronte di una spesa eccessiva da sostenere e delle poche risorse a disposizione. Questa volta ad essere tagliate✂ sono le pensioni di invalidità per quanti non soddisferanno importanti requisiti appena annuncianti dall’Ente, in un messaggio del 14 Ottobre. Scopriamo nel dettaglio le news che non piaceranno ai percettori di assegno di invalidità.
Cambiano i requisiti delle pensioni di invalidità
Cambiamenti per chi percepisce l’invalidità civile: tutti coloro che lavorano non potranno più beneficiare dell’assegno: da ora in poi l’assegno mensile sarà riconosciuto solo se non si lavora.
Lo mette nero su bianco l’INPS con il messaggio numero 3495 del 14 ottobre 2021 con cui recepisce l’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione: dal mancato svolgimento dell’attività lavorativa a prescindere dal reddito percepito discende, al pari del requisito sanitario dell’handicap, il diritto alla prestazione assistenziale.
La regola è entrata ufficialmente in vigore dal 14 ottobre, a partire dalla data di pubblicazione del documento di prassi.
Che cosa significa: che per poter accedere all’assegno mensile di invalidità è necessario che il beneficiario non svolga alcuna attività lavorativa, a prescindere dal guadagno ottenuto dall’attività lavorativa.
La prestazione economica a cui fa riferimento il messaggio del 14 ottobre è quella mensile, erogata a domanda, in favore di persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni e 7 mesi alle quali sia riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa parziale tra il 74 per cento e il 99 per cento.
Per ottenerla i beneficiari, inoltre, devono percepire un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge.
In linea generale, fino ad ora tra i requisiti per accedere all’invalidità civile c’era anche il mancato svolgimento di attività lavorativa, salvo però casi particolari.
Ed è proprio l’eccezione dei “casi particolari” ad essere definitivamente messa da parte dall’INPS in ossequio a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione.
In particolare, fino a questo momento, per vedersi riconosciuta la prestazione bisognava essere in stato di disoccupazione che, si ricorda, si mantiene anche se si lavora, ma solo se non si percepisce un reddito al di sopra di una certa soglia.
Il tetto massimo di reddito entro cui si più percepire la disoccupazione, tra l’altro, cambia in base alla tipologia di attività svolta, ovvero:
-8.145 euro all’anno per il lavoro dipendente;
-4.800 euro per il lavoro autonomo.
Solo una volta superate le rispettive soglie, a seconda dei casi, si perdeva il diritto a percepire l’assegno mensile poiché veniva meno, di fatto, lo stato di disoccupazione.
Da adesso in poi, ed è proprio questa la novità, non sarà più così.
Per usare le parole dell’INPS:
“(…) lo svolgimento dell’attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude il diritto al beneficio”.
Anzi, l’inattività lavorativa non è più una mera condizione di erogabilità della prestazione coordinata con la misura del reddito ma, come il requisito sanitario, un “elemento costitutivo” del diritto alla prestazione assistenziale.
In base alle novità illustrate nel messaggio INPS del 14 ottobre, cambia la platea dei beneficiari della prestazione assistenziale perché, di fatto, cambiano i requisiti richiesti.
In particolare, alla luce di questo riportato nel documento di prassi che ridisegna i contorni dell’inattività lavorativa, per ricevere dall’INPS l’assegno mensile bisogna ora rispettare le seguenti condizioni:
-aver ottenuto il riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74 per cento ed il 99 per cento;
-essere stato di bisogno economico;
-avere un’età compresa dal 18° al 65° anno (65 anni e 7 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016);
-rispettare nel 2021 un limite di reddito annuo personale, non familiare, di 4.931,29 euro
Ma cosa più importante dal 14 Ottobre, è:
-non svolgere alcuna attività lavorativa.
La prestazione, peraltro, è incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità.
In tal caso il beneficiario può scegliere il trattamento economico più favorevole e la rinuncia all’uno o all’altro è irrevocabile.
Solo per i titolari di rendita INAIL, invece, la facoltà di opzione non comporta una rinuncia al diritto ma la sospensione dell’erogazione della prestazione per il periodo corrispondente.
Infine, se la situazione di incompatibilità interviene successivamente alla concessione dell’assegno mensile, l’interessato ha l’obbligo di comunicarlo all’INPS entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento con il quale gli viene riconosciuto da parte di un altro ente il trattamento pensionistico di invalidità incompatibile.
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