Oltre alla Naspi e all’assegno di disoccupazione, esiste una forma di sostegno aggiuntiva per coloro che hanno perso il lavoro: il bonus Sar (sostegno al reddito). Questo contributo è destinato a una specifica categoria di disoccupati che hanno avuto contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato tramite agenzie di somministrazione (ex interinali). L’importo del bonus può raggiungere fino a 1.000 euro.
Ecco quali sono i requisiti per farne richiesta e come inoltrare la domanda.
Il bonus disoccupati 2023 spetta a coloro che, prima di perdere il lavoro, con uno o più contratti di somministrazione, a tempo determinato o indeterminato, nel rispetto dei seguenti requisiti:
-Disoccupati che hanno accumulato almeno 110 giorni di lavoro e che versano nello stato di disoccupazione da almeno 45 giorni (in caso di contratti part-time misti, di tipo verticale o con Monte Ore Garantito o MOG, sono indispensabili 440 ore lavorate) negli ultimi 12 mesi dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione.
Disoccupati da non meno di 45 giorni, alla condizione che abbia terminato la procedura in mancanza di Occasioni di Lavoro (MOL), disciplinata dall’articolo 25 CCNL Agenzie per il Lavoro.
-Disoccupati da non meno di 45 giorni con almeno 90 giorni di lavoro maturati (360 ore lavorate se si tratta di contratti part-time misti, verticali o con MOG) negli ultimi 12 mesi dall’ultimo giorno di lavoro prestato in somministrazione.
Ai beneficiari appartenenti alle categorie 1 e 2 viene corrisposto un contributo a titolo di sostegno al reddito pari ad € 1.000,00 al lordo delle imposte previste dalla legge.
Ai beneficiari appartenenti alla categoria 3 viene corrisposto un contributo a titolo di sostegno al reddito pari ad € 780,00 al lordo delle imposte previste dalla legge.
Dopo aver trascorso almeno 45 giorni in stato di disoccupazione, il richiedente del bonus Sar deve attendere ulteriori 60 giorni prima di poter presentare la domanda. Successivamente, ha a disposizione 68 giorni per inoltrare la richiesta (ovvero, la domanda deve essere presentata tra il 106° e il 173° giorno successivo all’ultimo rapporto di lavoro in somministrazione). Va sottolineato che, qualora il richiedente sottoscrivesse un nuovo contratto di lavoro, non perderebbe il diritto alla prestazione.
I disoccupati possono inoltrare la richiesta online sul sito Forma.Temp, accedendo alla piattaforma FTWeb, inserendo i dati richiesti nel form e allegando la documentazione necessaria.
Questi i documenti da presentare:
-Codice Fiscale – tessera sanitaria
-Copia delle buste paga dell’Agenzia per il Lavoro attestanti l’anzianità lavorativa e a conferma delle giornate svolte in somministrazione (110 o 90 giornate maturate negli ultimi dodici mesi). È obbligatoria tra le buste paga quella di cessazione.
-Estratto Conto Previdenziale emesso dall’INPS dopo almeno 105 gg dalla cessazione dell’ultimo giorno di lavoro (emesso dal 106° giorno), attestante i 45 giorni di disoccupazione.
-Eventuali certificati di malattia, infortunio o maternità ove necessari ai fini dell’attestazione dei requisiti. Qualora l’evento sospensivo termini dopo la data di cessazione dell’ultimo contratto in somministrazione, fornire la documentazione attestante la chiusura dell’evento.
-Documento riportante le coordinate bancarie “IBAN” e la titolarità del conto corrente bancario o postale del richiedente la prestazione (scaricato dal servizio inbank, oppure, rilasciato dalla banca o dall’ufficio postale). Nel caso in cui si fosse titolari di una carta prepagata dotata di IBAN, si potrà allegare la fotocopia (solo fronte) della carta riportante i dati richiesti (nome/cognome/stringa IBAN/nome ente di emissione).
In caso di dimissioni volontarie per giusta causa: documentazione rilasciata dall’INPS attestante il riconoscimento della NASPI.