Molti sapranno già che cos’è la pensione di reversibilità e chi ne ha diritto, ma prima di procedere con il nostro articolo, facciamo un breve riepilogo.
Così come scrive l’INPS sul sito ufficiale, la pensione di reversibilità è ” un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o dell’assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti.
La pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione del dante causa .
La pensione indiretta è riconosciuta nel caso in cui l’assicurato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva ovvero 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso”.
Hanno diritto al trattamento pensionistico in quanto superstiti:
Nel caso in cui il dante causa abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale.
La pensione ai superstiti è pari ad una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato deceduto.
Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure:
Soggetti superstiti | Percentuale |
---|---|
coniuge solo | 60% |
coniuge e un figlio | 80% |
coniuge e due o più figli | 100% |
Pochi sanno però che è possibile ottenere 3.400 euro in più in un anno, oltre all’assegno erogato comunemente.
Non si tratta di un “regalo” ma di un diritto che riguarda gli assegni familiari arretrati. L’importo di 3.400 euro si riferisce all’assegno familiare che potrebbe spettare al vedovo o alla vedova, titolare di pensione di reversibilità, a condizione che sia inabile. Ma andiamo per gradi e verifichiamo chi può ottenere l’ANF con arretrati fino a 3.400 euro.
L’INPS ha chiarito che il nucleo familiare può essere composto da una sola persona, quando questa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendenti e si trovi in una situazione di infermità. (DL 69/1988 articolo 2).
Il richiedente deve essere impossibilitato a dedicarsi ad un proficuo lavoro. Inoltre, è prevista anche una soglia di reddito da non superare per l’erogazione degli ANF (assegni familiari), che è pari a 32.148,87 euro annui. L’assegno è proporzionato in base al reddito, ma oltre la soglia limite non è riconosciuto dall’INPS.
In effetti si tratta di un assegno mensile INPS di 52,91 euro versato unitamente alla pensione di reversibilità, per un valore annuale di circa 600 euro.
Quest’assegno è conosciuto anche come assegno di vedovanza ed è retroattivo. Infatti, prevede che il titolare di pensione di reversibilità possa inviare all’INPS la richiesta degli arretrati. Gli arretrati sono riconosciuti per un massimo di cinque anni, per un importo di circa 3.400 euro.
Possono chiedere l’assegno di vedovanza:
a) vedovo o vedova di un dipendente del settore privato o pubblico;
b) titolare di pensione di reversibilità;
c) invalidità riconosciuta del 100% con indennità di accompagnamento o certificato di inabilità a proficuo lavoro del medico di famiglia.
Gli assegni non si ricevono in automatico, bisogna inoltrare domanda all’INPS con la certificazione di riconoscimento dell’invalidità al 100% o quella di inabilità a proficuo lavoro. La certificazione deve essere rilasciata dal medico di famiglia, che dovrà utilizzare un apposito modulo. Ed esattamente il certificato medico introduttivo SS3. La domanda con tutti gli allegati, deve essere inviata esclusivamente telematicamente all’INPS, accedendo sul portale con le credenziali SPID, CIE o CNS. Oppure, tramite patronato o centri CAF, ricordiamo che in questi casi la consulenza è gratuita.
L’assegno varia in base al reddito, l’INPS ogni anno pubblica la tabella ANF con indicazione del reddito e importo dell’assegno.
Nell’anno in corso gli importi sono i seguenti:
a) l’assegno è pari a 52,91 euro per redditi familiare fino a 28.659,42 euro;
b) per redditi da 28.659,43 fino a 32.148,87: l’assegno è pari a 19,59 euro.
c) oltre 32.148,88 euro di reddito familiare annuo, l’assegno ANF non è riconosciuto dall’INPS.