Diritti e doveri

Pensione di reversibilità: ecco quando non se ne ha diritto e quando si perde


L’assegno  di reversibilità viene di solito disposto a favore di moglie e figli, qualora il capo famiglia dovesse morire. Non sempre questo assegno è dovuto. Scopriamo quali sono i casi in cui non si ha alcun beneficio oppure se ne perde il diritto.

La pensione di reversibilità è un assegno corrisposto ai parenti superstiti in caso di decesso del pensionato o assicurato. Il beneficio economico, che ha lo scopo di sostenere la famiglia della persona deceduta, è regolato dall’ente INPS, che dopo un accurata analisi, dopo il decesso, valuta le condizioni contributive della persona deceduta e ne eroga l’assegno.

Per godere della pensione diretta è però necessario che l’assicurato abbia versato almeno 15 anni di contributi nel corso della vita assicurativa o, in alternativa, almeno 5 anni di contributi di cui 3 negli ultimi cinque.

Pensione di reversibilità: a chi è destinata

Direttamente dal portale INPS si apprende che:

I familiari superstiti, in caso di morte dell’assicurato o pensionato iscritto presso una delle gestioni dell’INPS, hanno diritto alla pensione nel caso in cui ricorrano determinate condizioni.

La prima condizione si verifica nel caso in cui il pensionato o lavoratore sia titolare di pensione diretta ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione. I superstiti in questo caso avranno diritto alla pensione di reversibilità.

L’altra situazione si verifica quando il lavoratore deceduto abbia maturato 15 anni di assicurazione e di contribuzione (oppure 780 contributi settimanali) ovvero cinque anni di assicurazione e contribuzione (oppure 260 contributi settimanali), di cui almeno tre anni (oppure 156 contributi settimanali) nel quinquennio precedente la data del decesso. I superstiti avranno quindi diritto alla pensione indiretta.

A chi è rivolto

Hanno diritto al trattamento pensionistico in quanto superstiti:

  • il coniuge, anche se separato legalmente;
  • il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno periodico divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • il coniuge che passa a nuove nozze perde il diritto alla pensione ai superstiti, ma ha diritto a un assegno una tantum pari a due annualità (articolo 3, decreto legislativo 18 gennaio 1945, n. 39) della quota di pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Nel caso in cui il defunto abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale.

Hanno, inoltre, diritto i figli ed equiparati che alla data di decesso dell’assicurato o del pensionato non abbiano superato il 18° anno di età o, indipendentemente dall’età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest’ultimo.

Per i figli ed equiparati studenti che non prestino lavoro retribuito e siano a carico del genitore defunto al momento della morte, il limite di 18 anni è elevato a 21 anni in caso di frequenza di scuola media o professionale e a tutta la durata del corso di laurea, ma non oltre al 26° anno di età, in caso di frequenza dell’università.

I figli ed equiparati studenti che, alla data della morte del defunto, prestino lavoro retribuito dal quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’Assicurazione Generale Obbligatoria maggiorato del 30% e riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa.

Sono considerati figli ed equiparati:
  • i figli adottivi e affiliati del lavoratore deceduto;
  • i figli del deceduto riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
  • i figli non riconoscibili dal deceduto per i quali questi era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, nei casi previsti dall’articolo 279 del codice civile;
  • i figli non riconoscibili dal deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all’assegno vitalizio, ai sensi degli articoli 580 e 594 del codice civile;
  • i figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del deceduto;
  • i figli riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del deceduto;
  • i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norme di legge;
  • i nipoti minori, anche se non formalmente affidati, dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti;
  • i figli postumi, nati entro il 300° giorno dalla data di decesso del padre (in tale fattispecie la decorrenza della contitolarità è il primo giorno del mese successivo alla nascita del figlio postumo).

In assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico è riconosciuto ai genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto.

In assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico è riconosciuto ai fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto.

Il superstite viene considerato a carico del defunto al sussistere delle condizioni di non autosufficienza economica o di mantenimento abituale.

Per la verifica delle condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento abituale assume particolare rilievo la convivenza o meno del superstite con il defunto.

L’importo dell’assegno di reversibilità: come funziona e quanto spetta

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell’assicurato e spetta in una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato. Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure:

  • 60% per il coniuge senza figli;
  • 80% per il coniuge con un figlio;
  • 100% per il coniuge con due o più figli.

Qualora abbiano diritto a pensione i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilità sono le seguenti:

Aliquote di reversibilità
Soggetti superstiti Percentuale
un figlio 70%
due figli 80%
tre o più figli 100%
un genitore 15%
due genitori 30%
un fratello o sorella 15%
due fratelli o sorelle 30%
tre fratelli o sorelle 45%
quattro fratelli o sorelle 60%
cinque fratelli o sorelle 75%
sei fratelli o sorelle 90%
sette fratelli o sorelle 100%

Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario (coniuge, genitori fratelli e sorelle), nei limiti di cui alla tabella F, legge 8 agosto 1995, n. 335.

I limiti di cumulabilità non si applicano nel caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

Chi non ne ha diritto

Non sempre l’assegno di reversibilità è dovuto; ci sono casi in cui l’assegno di reversibilità non verrà mai corrisposto o se ne perde il diritto nel tempo.

Chi non ha diritto alla pensione di reversibilità

-il coniuge del defunto che contrae nuovo matrimonio
-il coniuge che non percepisce l’assegno divorzile (per l’Inps se non si ha diritto a tale forma di sostegno economico non si ha diritto nemmeno alla pensione dir reversibilità);
-i superstiti delle coppie di fatto
-i figli maggiorenni che non frequentano più la scuola e svolgono attività lavorativa.
-Genitori che non abbiano ancora compiuto il 65 esimo anno di età,
-titolari di pensione diretta ovvero non siano a carico del defunto
-Fratelli e sorelle non coniugati che non siano inabili o titolari di pensione diretta.

Come fare domanda

La domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare domanda tramite:

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

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