La pensione di reversibilità è un assegno corrisposto ai parenti superstiti in caso di decesso del pensionato o assicurato. Il beneficio economico, che ha lo scopo di sostenere la famiglia della persona deceduta, è regolato dall’ente INPS, che dopo un accurata analisi, dopo il decesso, valuta le condizioni contributive della persona deceduta e ne eroga l’assegno.
Per godere della pensione diretta è però necessario che l’assicurato abbia versato almeno 15 anni di contributi nel corso della vita assicurativa o, in alternativa, almeno 5 anni di contributi di cui 3 negli ultimi cinque.
Direttamente dal portale INPS si apprende che:
I familiari superstiti, in caso di morte dell’assicurato o pensionato iscritto presso una delle gestioni dell’INPS, hanno diritto alla pensione nel caso in cui ricorrano determinate condizioni.
La prima condizione si verifica nel caso in cui il pensionato o lavoratore sia titolare di pensione diretta ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione. I superstiti in questo caso avranno diritto alla pensione di reversibilità.
L’altra situazione si verifica quando il lavoratore deceduto abbia maturato 15 anni di assicurazione e di contribuzione (oppure 780 contributi settimanali) ovvero cinque anni di assicurazione e contribuzione (oppure 260 contributi settimanali), di cui almeno tre anni (oppure 156 contributi settimanali) nel quinquennio precedente la data del decesso. I superstiti avranno quindi diritto alla pensione indiretta.
Hanno diritto al trattamento pensionistico in quanto superstiti:
Hanno, inoltre, diritto i figli ed equiparati che alla data di decesso dell’assicurato o del pensionato non abbiano superato il 18° anno di età o, indipendentemente dall’età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest’ultimo.
Per i figli ed equiparati studenti che non prestino lavoro retribuito e siano a carico del genitore defunto al momento della morte, il limite di 18 anni è elevato a 21 anni in caso di frequenza di scuola media o professionale e a tutta la durata del corso di laurea, ma non oltre al 26° anno di età, in caso di frequenza dell’università.
I figli ed equiparati studenti che, alla data della morte del defunto, prestino lavoro retribuito dal quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’Assicurazione Generale Obbligatoria maggiorato del 30% e riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa.
In assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico è riconosciuto ai genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto.
In assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico è riconosciuto ai fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto.
Il superstite viene considerato a carico del defunto al sussistere delle condizioni di non autosufficienza economica o di mantenimento abituale.
Per la verifica delle condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento abituale assume particolare rilievo la convivenza o meno del superstite con il defunto.
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell’assicurato e spetta in una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato. Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure:
Qualora abbiano diritto a pensione i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilità sono le seguenti:
Soggetti superstiti | Percentuale |
---|---|
un figlio | 70% |
due figli | 80% |
tre o più figli | 100% |
un genitore | 15% |
due genitori | 30% |
un fratello o sorella | 15% |
due fratelli o sorelle | 30% |
tre fratelli o sorelle | 45% |
quattro fratelli o sorelle | 60% |
cinque fratelli o sorelle | 75% |
sei fratelli o sorelle | 90% |
sette fratelli o sorelle | 100% |
Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario (coniuge, genitori fratelli e sorelle), nei limiti di cui alla tabella F, legge 8 agosto 1995, n. 335.
I limiti di cumulabilità non si applicano nel caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
Non sempre l’assegno di reversibilità è dovuto; ci sono casi in cui l’assegno di reversibilità non verrà mai corrisposto o se ne perde il diritto nel tempo.
-il coniuge del defunto che contrae nuovo matrimonio
-il coniuge che non percepisce l’assegno divorzile (per l’Inps se non si ha diritto a tale forma di sostegno economico non si ha diritto nemmeno alla pensione dir reversibilità);
-i superstiti delle coppie di fatto
-i figli maggiorenni che non frequentano più la scuola e svolgono attività lavorativa.
-Genitori che non abbiano ancora compiuto il 65 esimo anno di età,
-titolari di pensione diretta ovvero non siano a carico del defunto
-Fratelli e sorelle non coniugati che non siano inabili o titolari di pensione diretta.
La domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare domanda tramite:
Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
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