Coronavirus

Reddito di Emergenza: entra il 30 Giugno saranno accolte le domande per ricevere fino a 840 euro


Tutti coloro che hanno diritto a ricevere il Reddito di Emergenza dovranno affrettarsi a inviare la domanda, esclusivamente on-line, entro il 30 Giugno

È già attivo il servizio per la presentazione delle domande di Reddito di Emergenza, misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, istituita dall’articolo 82 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020.
Le domande dovranno essere presentate all’Inps esclusivamente in modalità telematica entro il 30 giugno 2020, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica.

Per la presentazione della domanda ci si potrà avvalere anche degli istituti di patronato.

Dopo aver effettuato l’autenticazione al servizio, sono consultabili i manuali che forniscono le indicazioni per la corretta compilazione della richiesta.

Previsto dal DL 34/2020 per supportare i nuclei familiari in difficoltà economica a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Reddito di Emergenza (Rem) è subordinato al possesso dei requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali indicati all’articolo 82 del decreto.

Requisiti 

Il REm è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di tutti i seguenti requisiti (articolo 82,
commi 2, 3 e 6):
a) residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;

b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio;

c) un valore del patrimonio mobiliare familiare (con riferimento all’anno 2019) inferiore
a 10.000 euro. La soglia è accresciuta di 5.000 euro:
– per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di 20.000 euro);
– in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza
come definite ai fini ISEE;

d) un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda,
inferiore a 15.000 euro.

I requisiti di cui alle lettere a) b) c) devono essere autocertificati nel modulo di presentazione della domanda e saranno oggetto di verifiche ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445/2000.
La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre alle eventuali sanzioni previste dalla legge.
Il requisito di cui alla lettera d), invece, viene verificato dall’Inps nella DSU valida al momento
della presentazione della domanda.

Rem, quanto spetta?

Secondo quanto reso noto da una recente circolare dell’INPS, “la soglia del reddito familiare per il diritto al beneficio è determinata moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne (articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)”.

L’importo del rem erogato varia, dunque, da 400 euro: nel caso di un adulto (valore della scala di equivalenza pari a 1), fino a 840 euro nel caso in cui il nucleo sia composto da due adulti, due minorenni e un componente sia in una situazione di disabilità (valore della scala di equivalenza pari a 2,1).


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